Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural bar for appeal court decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Sebastiano and Emanuele Arcodia Burriolo inadmissible. The appellants challenged a second-instance conviction for assault, arguing defects in the lower court's reasoning and evidence evaluation. The court rejected these claims because the grievances were either procedurally barred for crimes tried by the peace judge or lacked the necessary specificity required by criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals against second-instance judgments for peace judge crimes are inadmissible for lack of motivation, and grievances must be specific and critically analyze the court's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARCODIA BURRIOLO SEBASTIANO nato a TORTORICI 11 18/08/1952 ARCODIA BURRIOLO EMANUELE nato a BRONTE il 21/02/1981 avverso la sentenza del 16/10/2020 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che ARCODIA BURRIOLO SEBASTIANO e ARCODIA BURRIOLO EMANUELE ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di lesioni; Considerato che le censure oggetto dell'unico motivo di ricorso sono inammissibili in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692. Tali censure non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Considerato, peraltro, che tutte le doglianze proposte, con le quali i ricorrenti lamentano vizi motivazionali in ordine alla valutazione della prova, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così