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Ordinanza — n. 26143/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for theft and fraud due to manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26143/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against the Ancona Court of Appeal inadmissible. The defendants argued against their conviction for theft and fraud, claiming errors in sentencing and procedural aspects, but the court found these grievances merely repetitive of issues already properly addressed at the trial level. The court ruled that the first appeal was baseless due to a generic request for a substitute lawyer without specific impediment reasons, and that all other complaints regarding the bifasical nature of the conduct and the denial of mitigating circumstances were unfounded because the lower court's reasoning was sufficient and logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals are inadmissible when grievances are manifestly unfounded, repetitive of prior rulings, or when the lower court's decision is adequately motivated according to established case law and logical principles.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeals repetitive grievances adequate motivation theft and fraud conviction procedural inadmissibility difensore di fiducia diritto a un difensore diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI ROCCO MASSIMO nato a GIULIANOVA il 28/10/1994 DI ROCCO OMAR nato a CAGLIARI il 24/07/1994 SPINELLI AQUILINO nato a CHIETI 11 14/12/1989 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; A Rilevato che DI ROCCO MASSIMO, SPINELLI AQUILINO e DI ROCCO OMAR ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen.;

Considerato che le doglianze proposte con tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Spinelli è manifestamente infondato, perché l'istanza di rinvio del difensore era stata formulata in maniera generica e non risultava indicata la ragione impeditiva della nomina di un sostituto processuale; Considerato che le doglianze relative al concorso tra i due reati contestati sono manifestamente infondate, giacché dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito risulta che la condotta è stata bifasica;

Considerato che le doglianze con le quali si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagina 11 della sentenza); Considerato che, inoltre, il giudizio sulla pena per tutti i ricorrenti è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de