Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds regarding evidence evaluation and liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Iodice Mario and Iodice Massimo inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and liability assessments in their personal injury convictions, but the court found their complaints lacked critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure for failing to meet the requirement of specific grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals lacking specific grounds are inadmissible when they fail to critically analyze the reasoning of the decision under review or do not correlate the arguments of the decision with those of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IODICE MARIO nato a CAMPO NELL'ELBA il 12/09/1950 IODICE MASSIMO nato a PORTOFERRAIO il 05/02/1979 avverso la sentenza del 27/08/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Iodice Mario e Iodice Massimo ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per reati lesioni personali; Considerato che tutte le doglianze proposte con i motivi di ricorso, con le quali i ricorrenti lamentano vizi motivazionali in ordine alla valutazione della prova e all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il