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Ordinanza — n. 26137/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against aggravated theft convictions as inadmissible due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26137/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Caldaras Lacrimioara and Cirpaci Antoniu inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a second-instance judgment confirming their convictions for aggravated theft, arguing for a reassessment of evidence and sentencing. The court rejected these claims because the grievances merely repeated previously dismissed arguments and relied on the discretionary evaluation of facts, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals based on re-evaluation of evidence or discretionary sentencing assessments are inadmissible if they do not demonstrate arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeals aggravated theft cassation review discretionary sentencing re-evaluation of evidence furti connessi partecipazione al reato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALDARAS LACRIMIOARA nato il 25/06/1981 CIRPACI ANTONIU nato il 20/02/1979 avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Caldaras Lacrimioara e Cirpaci Antoniu ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di furto aggravato; Considerato che le doglianze proposte con tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono versati in fatto e finalizzati alla rivalutazione delle prove; Considerato che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Considerato che, inoltre, il giudizio sulla pena per entrambi i ricorrenti è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci