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Ordinanza — n. 26136/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26136/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEANZA DAVIDE nato a CATANIA il 21/12/1976 LEANZA GIOVANNI nato a CATANIA il 11/07/1994 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che LEANZA DAVIDE e LEANZA GIOVANNI ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per reati di cui all'art. 624 bis cod. pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 3 cod. pen. e rideterminando la pena per entrambi;

Regesto Legislator

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art. 624 bis cod. pen; Ordinanza — n. 26136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis cod. pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 3 cod. pen. e rideterminando la pena per entrambi;

Parole chiave

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imputazione di furto prova liberatoria luogo del reato inutilizzabilità delle prove illecite colpa concomitante allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 624 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEANZA DAVIDE nato a CATANIA il 21/12/1976 LEANZA GIOVANNI nato a CATANIA il 11/07/1994 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che LEANZA DAVIDE e LEANZA GIOVANNI ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per reati di cui all'art. 624 bis cod. pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 3 cod. pen. e rideterminando la pena per entrambi;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, con il quale si denunziano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che, inoltre, il giudizio sulla pena per entrambi i ricorrenti è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9