Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Eugenio Le Pera inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Le Pera challenged a second-instance conviction for aggravated assault, arguing violations of law and illogical reasoning regarding evidence and liability. The court rejected these claims because the grievances lacked the required critical analysis of the lower court's arguments, rendering them generic and non-specific under Article 591 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grievances lack specific analysis of the lower court's reasoning, failing to establish a necessary correlation between the contested decisions and the grounds of the appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LE PERA EUGENIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 16/03/1989 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che LE PERA EUGENIO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate; Considerato che le doglianze proposte con entrambi i motivi di ricorso, con le quali il ricorrente lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova e all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9