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Ordinanza — n. 26134/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to lack of specific grounds and pertinence in the written request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Aguirre Galvez inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, but the court found her written request lacked the necessary specificity and pertinence required for a valid review. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the alleged errors in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not supported by concrete specificity and pertinence, failing to clearly indicate the points of law or fact under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity lack of pertinence criminal procedure Court of Cassazione furto di lieve entità imputazione di furto principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUIRRE GALVEZ EMMA LUISA nato a LIMA( PERU') il 08/03/1961 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; t Rilevato che AGUIRRE GALVEZ EMMA LUISA ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per reati di furto; Considerato che i motivi non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2