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Ordinanza — n. 26133/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and failure to meet procedural form requirements under Art. 581.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26133/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds and their failure to meet specific procedural requirements. The appellant argued against a first-instance conviction for aggravated theft, but the appellate court had already rejected the appeal for aspecificity. The court upheld this rejection, ruling that the cited criticisms were too broad and did not properly link the arguments to the contested decision, violating the formal criteria of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and demonstrate a clear correlation between the grounds of the decision and the arguments of the appeal; generic criticisms lacking this connection result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specificity grounds procedural form requirements correlation arguments decision Code Criminal Procedure allegazioni di persecuzione contraddittorie motivi di cassazione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERIALE ALESSIO nato a COMO il 12/12/1974 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Imperiale Alessio ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per aspecificità dei motivi, l'appello proposto dal suddetto imputato avverso la pronunzia di primo grado, con la quale era stato condannato per il reato di furto aggravato;

Considerato che le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; Ritenuto, inoltre, che correttamente è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, giacché i motivi dedotti in relazione al trattamento sanzionatorio non rispettano i criteri di forma di cui all'art. 581 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 ma