Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, convicted of attempted aggravated theft, argued against the first-instance judgment's dismissal of his appeal on procedural grounds. The court rejected these arguments because the cited grounds were too generic and failed to establish a specific connection to the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Appeals must specify grounds with a clear correlation to the contested decision; generic censure without this link renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVAREZ ANTONINO nato a PALERMO il 22/03/1994 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Alvarez Antonino ricorre avverso sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi l'appello proposto dal suddetto imputato avverso la pronunzia di primo grado, con la quale l'Alvarez era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato;
Considerato che le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; Ritenuto, inoltre, che correttamente è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, giacché i motivi dedotti in relazione al trattamento sanzionatorio non rispettano i criteri di forma di cui all'art. 581 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 ma