Italian Court dismisses appeal against conviction for credit card misuse, rejecting generic arguments on charge reclassification and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Capacchione inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of credit card misuse. The appellant argued for charge reclassification to theft and contested the denial of general mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and unsupported by law. The decision rests on the established principle that a judge's refusal of mitigation requires only a congruent reference to decisive elements, which was adequately provided in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 493 ter cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal based on generic arguments regarding charge reclassification or the denial of general mitigating circumstances is inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the decisive elements of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPACCHIONE GIUSEPPE nato a BISCEGLIE il 19/01/1959 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Capacchione Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per i reati di ricettazione e di cui agli artt. 56 e 493 ter cod. pen.; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si chiede la riqualificazione del fatto di ricettazione in quello di furto, è generico e manifestamente infondato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inidoneità della azione ex art. 49, comma secondo, cod. pen., è manifestamente infondato, giacché il reato tentato di indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito di cui all art. 493 ter cod. pen. si consuma anche nell'ipotesi in cui l'utilizzazione di una carta 'bancomat', di provenienza furtiva da parte di chi non è in possesso del codice PIN, è effettuata mediantE la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo di denaro;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Ritenuto, inoltre, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli aitt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 ccd. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co