Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for insufficient generic mitigating circumstances reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roger Marcello Mazzaro inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found the first-instance judgment sufficiently motivated by citing relevant factual elements. Consequently, the appeal was rejected because the reasoning met the legal standards for judicial motivation under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The court's duty to motivate a denial of mitigating circumstances is satisfied by a congruent reference to decisive elements, and no separate examination of every statutory factor is required if the overall reasoning adheres to legal principles and logic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZARO ROGER MARCELLO (CUI 01K1ITW) nato a MILANO il 08/03/1972 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che MAZZARO ROGER MARCELLO (CUI 01K1ITW) ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di furto aggravato; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego cel beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;
Ritenuto, inoltre, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motival:a in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il