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Ordinanza — n. 26127/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on false attestation conviction due to inadmissible second ground and lack of specific intent requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lombardo Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground regarding the lack of specific intent was rejected because the crime of false attestation only requires general intent, not a specific purpose. The second ground concerning a mitigating circumstance was deemed inadmissible because it was not properly raised as an appeal argument in the lower court proceedings. Consequently, the conviction for false attestation under Article 495 of the Penal Code stands.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: The crime of false attestation requires only general intent, not specific purpose, and new grounds for appeal must be explicitly raised in the appeal to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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false attestation specific intent general intent inadmissible appeal mitigating circumstance procedural defect Corte di Cassazione uso di false generalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 495 cod. pen.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
art. 495 cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO FRANCESCO nato a MONTESARCHIO il 13/09/1969 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; • Rilevato che Lombardo Francesco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era statp condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo, è versato in fatto e manifestamente infondato, giacché nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della fa sità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Ritenuto, inoltre, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivai:a in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così