Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of penalty reduction agreement rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the appellant waived the right to contest the sentence amount via the settlement agreement. The appellant argued the penalty was excessive, but the court held that Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure grants the parties a discretionary power that precludes further litigation on this issue. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The discretionary power granted to parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure regarding penalty reduction creates a preclusive effect on the entire proceedings, including the cassation stage, rendering any subsequent appeal contesting the agreed-upon penalty inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMUTAJ ARTUR nato il 29/08/1980 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA Lato avviso alle ara.tid udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCO_I; Rilevato che l'imputato MAHMUTA3 ARTUR ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Genova in accoglirnento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto —che contesta l'entità della pena inflitta— non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il