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Ordinanza — n. 26125/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26125/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and responsibility, but the court found the complaints lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the decision was rejected because the grounds were too generic and failed to correlate with the specific arguments of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, meaning they are too generic or fail to correlate with the reasons given by the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal criminal procedure code generic grounds correlation of arguments tentato furto furto di lieve entità reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIETROVITO PIETRO nato a BENEVENTO il 27/03/1987 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Pietrovito PiAio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado can la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto; Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente lamenta vizi motivazionali in ordine alla valutazione della prova e all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 m