Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for procedural violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the application of specific aggravating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of issues already properly addressed by the lower courts. The court ruled that the appeal sought a factual re-reading of evidence, which falls outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction for reviewing legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 625 n. 2 cod. pen.: The Supreme Court's review is limited to legal errors and cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of witness testimony and documentary proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO EDUARDO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 09/11/1970 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Grasso Eduardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di furto aggravato; Considerato che tutte le doglianze proposte, oltre a essere versate in fatto, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione delle prove e alla affermazione di responsabilità, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, perché integra il delitto di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 2 cod. pen., il ripristino dell'allacciamento dell'utenza attuato mediante la rimozione dei sigilli, pur senza manomettere i meccanismi del contatore;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il