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Ordinanza — n. 26122/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction, rejecting reclassification to fraud due to unilateral usurpation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26122/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for reclassification to fraud, but the court found the distinction lies in the unilateral nature of the usurpation between the fraudulent act and the result. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.; Art. 640 c.p.: The distinction between aggravated theft by fraudulent means and fraud lies in the unilateral usurpation characterizing the act between the fraudulent operation and the result of possession.

Parole chiave

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aggravated theft fraudulent means unilateral usurpation reclassification of crime inadmissible appeal aggravamento della pena furto di lieve entità favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 640 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 36864 del 23/10/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO SANTI nato a MILAZZO il 29/08/1973 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;Rilevato che Caravello Santi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado coi la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della affermazione di responsabilità, oltre a essere versato in fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si chiede la riqualificazione del fatto in truffa, è manifestamente infondato, giacché la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 5, Sentenza n. 36864 del 23/10/2020, Rv. 280323);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9