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Ordinanza — n. 26121/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for aggravated threats and injuries as inadmissible and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26121/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated threats and voluntary injuries. The appellant argued against the existence of the crime and the severity of the sentence, but the court found these arguments repetitive and legally unfounded. The decision rests on the clear intimidatory nature of the defendant's words and the established principle that sentencing discretion requires only relevant elements to be highlighted.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The appeal is inadmissible when the contested facts are already fully examined in the second instance, and the court's decision on sentencing is valid if motivated according to legal principles and logical canons, requiring only the indication of elements of eminent relevance.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated threats voluntary injuries sentencing discretion repetitive argument minaccia nel diritto penale affezioni psichiche lesioni personali a minore

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSANA MICHELE nato a LICATA il 22/08/1991 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Messana Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanisetta, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati aggravati di minaccia e di lesioni volontarie; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la ritenuta sussistenza del reato di minaccia, è pedissequamente reiterativo di quello proposto in appello, adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Ritenuto, peraltro, che il motivo è anche manifestamente infondato, giacché la frase pronunziata dall'imputato, contenente anche una minaccia di morte, tenuto conto del contesto nel quale si è articolata la condotta, deve ritenersi connotata dai caratteri della gravità e della capacità intimidatoria; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costarte giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivai:a in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis