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Ordinanza — n. 26120/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Hrusic Miso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the affirmation of liability regarding theft, but the court found his complaints lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the decision was rejected because the grounds were too generic and failed to establish a specific correlation with the contested judgment, violating the requirement for specific appeals under Article 591 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are not specific, generic, and fail to demonstrate a necessary correlation between the reasons for the contested decision and the arguments presented in the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Criminal Procedure Code generic grounds correlation of arguments re-evaluation of evidence affirmation of liability furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC MISO nato a ROMA il 10/10/1986 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che HRUSTIC MISO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di IcrA-c---urà-1 indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto; Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente lamenta vizi motivazionali in ordine alla valutazione della prova e all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9