Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for insufficient reasoning on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued against the application of the aggravating circumstance for damaging property exposed to public trust and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the lower court's reasoning was sufficient and logically sound under established legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision is adequately motivated according to law and logical canons, requiring only reference to decisive elements rather than a singular consideration of all statutory factors.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO GREGORIO nato a TARANTO il 21/03/1988 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIS"-. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Bianco Gregorio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento della aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato giacchè integra l'aggravante del danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede la forzatura della porta di ingresso di un esercizio commerciale affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Ritenuto, inoltre, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli art. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle zimmende. Così de