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Ordinanza — n. 26116/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for theft convictions as complaints are specific and lack legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Spinelli Giovina, Spinelli Loreta, and Guarnieri Lucia inadmissible. The appellants challenged their theft convictions, arguing regarding factual responsibility and sentencing, but the court found their complaints to be specific and merely repetitive of issues already properly addressed by the lower courts. Consequently, the appeals were rejected because they failed to identify specific procedural errors or demonstrate that the trial judges misinterpreted the evidence, adhering to the principle that appeals cannot re-evaluate facts without pointing to specific distortions.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if the complaints are specific and do not identify particular distortions of the evidence or manifest errors in the application of law.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility specific complaints requirement theft conviction review factual re-evaluation limits sentencing proportionality Cassazione ordinanza repetitive grievances imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINELLI GIOVINA nato a PESCARA il 03/04/1972 SPINELLI LORETA nato a PESCARA il 18/06/1966 GUARNIERI LUCIA nato a RIMINI il 24/06/1968 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQU1:LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che SPINELLI GIOVINA, SPINELLI LORETA e GUARNIER1 LUCIA ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale le imputate erano state condannate per reati di furto;

Considerato che le doglianze proposte con tutti i motivi dei ricorsi risultano aspecifiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che le doglianze afferenti alla affermazione di responsabilità sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa riletture delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Considerato, inoltre, che le censure sul trattamento sanzionatolo sono manifestamente infondate, giacché il giudizio sulla pena per tutte le ricorrenti è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità dei fatti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 ,p,ra-r-- • 2022 Il consigli re este sore Il Pres