Ordinanza — n. 26115/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINETO BARBARA nato a PESCARA il 24/03/1972 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCO_I; Rilevato che Pineto Barbara ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi l'appello proposto dalla suddetta imputata avverso la pronunzia di primo grado, con la quale era stata condannata per il reato di tentato furto aggravato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26115/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINETO BARBARA nato a PESCARA il 24/03/1972 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCO_I; Rilevato che Pineto Barbara ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi l'appello proposto dalla suddetta imputata avverso la pronunzia di primo grado, con la quale era stata condannata per il reato di tentato furto aggravato;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINETO BARBARA nato a PESCARA il 24/03/1972 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCO_I; Rilevato che Pineto Barbara ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi l'appello proposto dalla suddetta imputata avverso la pronunzia di primo grado, con la quale era stata condannata per il reato di tentato furto aggravato;
Considerato che le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; Ritenuto, inoltre, che correttamente è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, giacché i motivi dedotti in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al teattamento sanzionatorio non rispettano i criteri di forma di cui all'art. 581 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 mar