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Ordinanza — n. 26113/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26113/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Hyseni Erion inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Erion argued the lower court's reasoning was illogical regarding evidence and liability, but the court found his complaints lacked necessary critical analysis. Consequently, the appeal was rejected because the grounds were too generic and failed to specifically address the lower court's explicit arguments.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must be specific and critically analyze the lower court's reasoning; generic complaints lacking correlation with the decision's arguments are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal critical analysis correlation of arguments Art. 591 c.p.p. responsabilità penale accusa penale verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSENI ERION nato il 30/03/1978 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che HYSENI ERION ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto; Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente lamenta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova e all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della ornma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il