Ordinanza — n. 26110/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCI VIVIANA nato a PESCARA il 12/07/1972 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Tucci Viviana ricorre avverso la sentenza della Cone di appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato tentato di lesione personale; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova dichiarativa, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenl:i giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26110/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, altresì, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCI VIVIANA nato a PESCARA il 12/07/1972 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Tucci Viviana ricorre avverso la sentenza della Cone di appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato tentato di lesione personale; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova dichiarativa, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenl:i giuridici dal giudice di merito;
Considerato, altresì, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al Pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9