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Ordinanza — n. 26109/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26109/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds cited were entirely generic and failed to establish a specific correlation with the contested decision. The appellant argued against the denial of general mitigating circumstances and sentencing treatment, but the court found these arguments did not meet the formal requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Appeals must specify grounds with a clear correlation to the contested decision; generic censure without linking arguments to the specific ruling renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds correlation requirement Code Criminal Procedure mitigating circumstances sentencing treatment Article 581 aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO VINCENZO nato a MAZZARINO il 22/04/1959 avverso l'ordinanza del 13/11/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Febbraro Vincenzo ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi l'appello proposto dal suddetto imputato avverso la sentenza del Tribunale di Asti, con la quale il Febbraro era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato;

Considerato che le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; Ritenuto, inoltre, che correttamente è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, giacché i motivi dedotti in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio non rispettano i criteri di forma di cui all'art. 581 cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 ma