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Ordinanza — n. 26108/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being a mere reproduction of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gaudiano Michele Arcangelo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply a specific mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but this claim was deemed a mere repetition of arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the court ruled that no new grounds existed to justify reopening the case, resulting in the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments mitigating circumstance procedural costs Cassation review aggravamento della pena altri capi d'accusa gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDIANO MICHELE ARCANGELO nato a FOGGIA il 30/09/1993 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che GAUDIANO MICHELE ARCANGELO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di furto aggravato;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 marzo