Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and repetition of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Samantha Halilovic inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted theft, arguing that the lower court failed to properly justify the configurability of the attempt. The court rejected this claim as it merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces grounds already examined and rejected by the court of first instance without presenting new elements or distinct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC SAMANTHA nato a ASTI il 18/09/1993 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che HALILOVIC SAMANTHA ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di tentato furto; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla configurabilità del tentativo punibile, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomerd giuridici dal giudice di merito (pag. 4 della sentenza di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2