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Ordinanza — n. 26103/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26103/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26103/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATTI SILVANA MARIA nato a SALEMI il 01/07/1976 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Patti Silvana Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado can la quale l'imputata era stata condannata per i reati di minaccia grave e lesione personale; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge processuale, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 3 e 4 della sentenza di appello);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26103/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, peraltro, che il ricorso denunzia violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali (si vedano i verbali delle udienze di primo grado del 4 e del 8 febbraio 2019); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia non comprovata abbandono per lesioni personali lesioni gravi prognosi di pericolosità trauma alla mano gravità dell'infortunio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATTI SILVANA MARIA nato a SALEMI il 01/07/1976 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Patti Silvana Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado can la quale l'imputata era stata condannata per i reati di minaccia grave e lesione personale; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge processuale, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 3 e 4 della sentenza di appello);

Rilevato, peraltro, che il ricorso denunzia violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali (si vedano i verbali delle udienze di primo grado del 4 e del 8 febbraio 2019); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 mar