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Ordinanza — n. 26102/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26102/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Palazzo Raimondo inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131 bis of the Penal Code, but the court found this claim to be a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments Article 131 bis procedural dismissal Cassation review tentato furto furto di lieve entità reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, cori il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, cori il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZO RAIMONDO nato a PALERMO il 26/12/1982 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Palazzo Raimondo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di furto aggravato, riqualificandolo nella fattispecie tentata;

Considerato che il primo motivo di ricorso, cori il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 marzo