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Ordinanza — n. 26097/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26097/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26097/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AKIMOV VOLODYMYR nato il 22/04/1987 HRYSCHENKO OLEH nato il 27/03/1999 KOTCHETKOVA HANNA nato il 31/05/1981 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nell'atto di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente nfondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (v. le pagg. 5, 6 e 7 del provvedimento impugnato);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26097/2022 — snpen · Corte di Cassazione: le pagg. 5, 6 e 7 del provvedimento impugnato);

Parole chiave

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prove tardive documenti attendibili produzione di documenti finanziari prove irrilevanti esecuzione – Documenti da produrre prova di pagamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AKIMOV VOLODYMYR nato il 22/04/1987 HRYSCHENKO OLEH nato il 27/03/1999 KOTCHETKOVA HANNA nato il 31/05/1981 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nell'atto di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente nfondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (v. le pagg. 5, 6 e 7 del provvedimento impugnato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 202