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Ordinanza — n. 26095/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26095/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26095/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVINO ALESSANDRO nato a ANZIO il 11/10/1984 avverso l'ordinanza del 25/06/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata che, peraltro, è sorretta da motivazione congrua; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26095/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ammende per infrazione procedurale cognizione del ricorso per cassazione risarcimento per errore giudiziario spese di difesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVINO ALESSANDRO nato a ANZIO il 11/10/1984 avverso l'ordinanza del 25/06/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata che, peraltro, è sorretta da motivazione congrua; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.