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Ordinanza — n. 26093/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26093/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26093/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO GREGORIO nato a VERNOLE il 16/08/1964 avverso l'ordinanza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché volti a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26093/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO GREGORIO nato a VERNOLE il 16/08/1964 avverso l'ordinanza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché volti a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità (cfr.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione procedure di ricorso motivazione inadeguata delle censure costituzionali perenzione dell'istanza di revisione censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO GREGORIO nato a VERNOLE il 16/08/1964 avverso l'ordinanza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché volti a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. IL, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, relativamente agli indicatori della sussistenza di un unico disegno criminoso, e Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01, riguardante la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 202