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Ordinanza — n. 26092/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26092/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26092/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARELLO FILIPPO nato a CATANIA il 01/01/1949 avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Considerato inoltre che tali motivi prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 673 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 673 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26092/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 673 cod. proc. pen.;

Parole chiave

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procedimento per falsità falsa dichiarazione della parte esame grafologico difetto di sottoscrizione attestazione e certificazione cooperazione all'adempimento

Disposizioni normative citate

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art. 673 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARELLO FILIPPO nato a CATANIA il 01/01/1949 avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Considerato inoltre che tali motivi prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 673 cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021