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Ordinanza — n. 26088/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26088/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on attempted murder, stalking, and a specific mitigating circumstance, arguing against the factual reasoning. The court rejected these arguments because they constituted mere complaints on facts rather than legal errors, having already been properly addressed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 62, n. 6 cod. pen.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if they consist solely of complaints on facts or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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legitimacy proceedings factual complaints appeal inadmissibility attempted murder stalking offense mitigating circumstance procedural costs risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 62, n. 6 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARADENTE SALVATORE nato a NAPOLI il 24/02/2000 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base, rispettivamente, della dichiarazione di responsabilità per il reato di tentato omicidio, della dichiarazione di responsabilità per il delitto di atti persecutori e della mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, come emerge dalla compiuta motivazione del provvedimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 20