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Ordinanza — n. 26087/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26087/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26087/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI FABIO nato a ROMA il 31/07/1975 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che critica la valutazione del giudice di merito in ordine alla offensività della condotta commessa dal prevenuto, è manifestamente infondato, perché afferente ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26087/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è afferente al trattamento punitivo che, in realtà, risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in mancanza di vizi giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesione personale semplice causalità della lesione alla spalla corresponsabilità della vittima lesione al piede lesioni conseguenti offesa al credito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI FABIO nato a ROMA il 31/07/1975 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che critica la valutazione del giudice di merito in ordine alla offensività della condotta commessa dal prevenuto, è manifestamente infondato, perché afferente ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è afferente al trattamento punitivo che, in realtà, risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in mancanza di vizi giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 20