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Ordinanza — n. 26086/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26086/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26086/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MITRI ANGELO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 18/10/1974 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il provvedimento con cui la Corte di appello decide sull'istanza di riabilitazione all'esito di misura di prevenzione personale ex art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione innanzi alla medesima Corte; Considerato che il principio di conversione dell'impugnazione è applicabile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 18223 del 09/03/2007, Rv. 237362); Rilevato, pertanto, che gli atti vanno ritrasmessi alla Corte di appello di Lecce quale giudice a quo (Sez. 7, ord. n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26086/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Qualificato il ricorso come opposizione ex artt. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 10 dicembre 2021.

Parole chiave

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provvedimento sanitario d'integrazione misure riparatorie attenuazione libera della pena integrazione autonoma ripristino dello stato precedente ripristino dell'effetto sospensivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MITRI ANGELO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 18/10/1974 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il provvedimento con cui la Corte di appello decide sull'istanza di riabilitazione all'esito di misura di prevenzione personale ex art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione innanzi alla medesima Corte; Considerato che il principio di conversione dell'impugnazione è applicabile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 18223 del 09/03/2007, Rv. 237362); Rilevato, pertanto, che gli atti vanno ritrasmessi alla Corte di appello di Lecce quale giudice a quo (Sez. 7, ord. n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex artt. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 10 dicembre 2021.