Cassation court dismisses appeal as non-justiciable merits issue regarding non-prosecution cause under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this, ruling that such arguments concern the substantive punishment and factual reconstruction, which are not reviewable in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassation holds that arguments contesting the application of a non-prosecution cause based on the substantive punishment or factual reconstruction are inadmissible in jurisdictional proceedings.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARLEA ALEXANDRU nato il 29/01/1978 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono afferenti al trattamento punitivo che, in realtà, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché deducenti violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 dicembre 202