Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and failure to request specific sentencing provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the court's reasoning for declaring him responsible under Article 14, paragraph 5-ter, of Law 286/1998, and contested the imposed penalty. The court rejected both grounds because the first lacked specific legal arguments and the second was not requested at the trial level under Article 34 of Law 274/2000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998; Art. 34, d.lgs. n. 274/2000: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to articulate specific legal grounds justifying the review or if it concerns a sentencing determination not explicitly requested during the trial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MIRKO nato a FINALE LIGURE il 11/07/1987 avverso la sentenza del 21/01/2020 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento punitivo, non è consentito in sede di legittimità, in quanto risulta che il prevenuto non ha chiesto al Giudice di pace di Bologna l'applicazione dell'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente.