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Ordinanza — n. 26080/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because facts concern punitive treatment, not legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26080/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court decision regarding his sentence, but the Court found the contested issues pertained to the substantive punitive treatment rather than legal questions. Consequently, the Court ruled that such matters fall outside the scope of admissible appeals in the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in the final instance are inadmissible when they concern the assessment of the punitive treatment rather than legal issues, provided the lower court's reasoning is sufficient and logical.

Parole chiave

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final instance appeal inadmissible appeal punitive treatment substantive review procedural costs Cassation jurisdiction sufficient motivation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO VINCENZO nato a BITONTO il 10/12/1988 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; fr Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono afferenti al trattamento punitivo che, in realtà, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 3 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.