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Ordinanza — n. 26078/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing by the individual petitioner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26078/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without a full hearing. The petitioner, Gianluca Manero, personally filed the challenge against a supervision court order, arguing for his rights. The court ruled that only the State or specific authorized entities have standing to challenge such orders, rendering the individual's intervention legally void.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal filed personally by an interested party against a supervision court order is inadmissible because only the State or authorized bodies possess legal standing to challenge such decisions.

Parole chiave

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lack of standing supervision court order inadmissible appeal legal standing de plano dismissal difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione ad agire legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
SORVEGLIANZA di CATANZARO Liato avviso alle partii:\ udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., in quanto trattasi di impugnazione proposta dall'interessato personalmente, ossia da soggetto non legittimato ex art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANERO GIANLUCA nato a VILLARICCA il 10/12/1993 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO Liato avviso alle partii:\ udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto trattasi di impugnazione proposta dall'interessato personalmente, ossia da soggetto non legittimato ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.