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Ordinanza — n. 26075/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive merit and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26075/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Battaglia Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the alleged defects in the lower tribunal's reasoning were unfounded, noting the decision was logically coherent and fully examined the evidence. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the underlying case.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, specifically when the challenged decision demonstrates logical consistency and a complete review of the evidence.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal procedural inadmissibility lack of substantive merit logical coherence of decision exhaustive evidence review court costs and fine Italian procedural law perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA GIUSEPPE nato a POMPEI il 22/02/1980 avverso l'ordinanza del 04/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti vizi della motivazione, che la copia del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (v. pag. 2 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.