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Ordinanza — n. 26073/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds regarding motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26073/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenzo Palese inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant alleged defects in the motivation of the Florence Supervision Tribunal's order, but the Court found these claims manifestly unfounded. The court determined that the original decision's reasoning was logically coherent and sufficiently examined the evidence, thus rejecting the procedural objection.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal against a supervision tribunal order is inadmissible if the alleged defects in motivation are manifestly unfounded and the original decision demonstrates logical coherence and exhaustive analysis of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal defects in motivation supervision tribunal manifestly unfounded court costs logical coherence procedural objection ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALESE VINCENZO nato a VENOSA il 23/07/1968 avverso l'ordinanza del 12/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (motivazione del provvedimento che spiega congruamente le ragioni della decisione alle pagg. 1 e 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.