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Ordinanza — n. 26071/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26071/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26071/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILE MAURIZIO nato a FLORIDIA il 28/10/1968 avverso l'ordinanza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, a fronte di motivazione del provvedimento che spiega congruamente le ragioni del rigetto della domanda (pag. 2 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26071/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.

Parole chiave

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procedimento di controllo degli aiuti riesame dell'entità pena sanzioni pecuniarie contributi per le attività di vigilanza sanzione disciplinare dell'avvocato indennizzo per carcerazione preventiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILE MAURIZIO nato a FLORIDIA il 28/10/1968 avverso l'ordinanza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, a fronte di motivazione del provvedimento che spiega congruamente le ragioni del rigetto della domanda (pag. 2 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.