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Ordinanza — n. 26070/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26070/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26070/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO SEBASTIANO nato a ROSOLINI il 13/09/1976 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha spiegato congruamente le ragioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità a carico dell'imputato (pagg. 5 e 6 della motivazione della sentenza di appello) e del trattamento sanzionatorio (pagg. 6 e 7 della motivazione della sentenza di appello);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26070/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5 e 6 della motivazione della sentenza di appello) e del trattamento sanzionatorio (pagg. 6 e 7 della motivazione della sentenza di appello);

Parole chiave

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costi di fabbricazione violazione del segreto commerciale restituzioni alla produzione industria di trasformazione mezzi di produzione censura dell'apprezzamento delle prove
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO SEBASTIANO nato a ROSOLINI il 13/09/1976 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha spiegato congruamente le ragioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità a carico dell'imputato (pagg. 5 e 6 della motivazione della sentenza di appello) e del trattamento sanzionatorio (pagg. 6 e 7 della motivazione della sentenza di appello);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021