Ordinanza — n. 26070/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO SEBASTIANO nato a ROSOLINI il 13/09/1976 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha spiegato congruamente le ragioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità a carico dell'imputato (pagg. 5 e 6 della motivazione della sentenza di appello) e del trattamento sanzionatorio (pagg. 6 e 7 della motivazione della sentenza di appello);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26070/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5 e 6 della motivazione della sentenza di appello) e del trattamento sanzionatorio (pagg. 6 e 7 della motivazione della sentenza di appello);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO SEBASTIANO nato a ROSOLINI il 13/09/1976 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha spiegato congruamente le ragioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità a carico dell'imputato (pagg. 5 e 6 della motivazione della sentenza di appello) e del trattamento sanzionatorio (pagg. 6 e 7 della motivazione della sentenza di appello);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021