Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26069/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26069/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEODATO ORLANDO nato a ANCONA il 05/07/1979 avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle partj udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; L Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto trattasi di impugnazione proposta dall'interessato personalmente, cioè da soggetto non legittimato ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26069/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle partj udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; L Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto trattasi di impugnazione proposta dall'interessato personalmente, cioè da soggetto non legittimato ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.

Parole chiave

Generato dall'IA
oltraggio alla corte opposizione al precetto esecutivo impugnazione di decisioni amministrative opposizione ricorso all'autorità di vigilanza disobbedienza alla decisione dell'autorità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEODATO ORLANDO nato a ANCONA il 05/07/1979 avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle partj udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; L Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto trattasi di impugnazione proposta dall'interessato personalmente, cioè da soggetto non legittimato ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.