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Ordinanza — n. 26068/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26068/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26068/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURASBEDIANI FRIDON nato il 15/01/1978 avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di MILANO:'lato avviso alle parti7i udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti espressamente non subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26068/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti espressamente non subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.

Parole chiave

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sospensione condizionale della pena sospensione del diritto all'indennità ripristino dell'effetto sospensivo indigenza finanziaria sospensione della procedura di fallimento inattività successiva alla sospensione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURASBEDIANI FRIDON nato il 15/01/1978 avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di MILANO:'lato avviso alle parti7i udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti espressamente non subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.