Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds relied on were mere factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued for vices in the motivation, but the court found the lower judge's reasoning logically coherent and based on exhaustive evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible when based on mere factual complaints or manifestly unfounded arguments regarding the motivation, as the concrete factual reconstruction is not revisited in the jurisdictional phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONGHI GAETANO nato a VITTORIA il 16/10/1982 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (v. la pag. 2 del provvedimento, in cui si pone in luce la propensione dell'istante alla devianza) e perché trattasi di motivi deducenti violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 202