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Ordinanza — n. 26064/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26064/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26064/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHELILI EMILJAN nato il 27/12/1993 avverso l'ordinanza del 29/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10556 del 07/11/2018, dep. 2019, Teardo, Rv. 274887 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 35630 del 04/05/2012, Critti, Rv. 253182 - 01) né la memoria difensiva presentata può valere a far superare tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.

Parole chiave

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costi di fabbricazione acque di scarico industriali e artigianali ricerca industriale produttività del lavoro mezzi di produzione restituzioni alla produzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHELILI EMILJAN nato il 27/12/1993 avverso l'ordinanza del 29/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10556 del 07/11/2018, dep. 2019, Teardo, Rv. 274887 - 01;

Sez. 1, n. 35630 del 04/05/2012, Critti, Rv. 253182 - 01) né la memoria difensiva presentata può valere a far superare tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.