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Ordinanza — n. 26063/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26063/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26063/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARRAF AHMED nato il 15/04/1977 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché volti a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26063/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove lacune probatorie verosimiglianza della persecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria mancata prova di parzialità prova facilitata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARRAF AHMED nato il 15/04/1977 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché volti a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente