Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26062/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under admissibility rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26062/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised constituted only factual complaints rather than legal arguments. The lower court's decision was upheld as sufficiently motivated by violations of preventive measures and the resulting negative prognosis for the applicant. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in this jurisdiction are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints lacking legal merit, requiring the appellant to demonstrate specific legal errors rather than disagreeing with the court's factual assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility of appeal mere factual complaints legal merit requirement preventive measures violations procedural costs award censure procedurali lacune probatorie censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZI GIACOMO nato in GERMANIA il 10/09/1965 avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che la motivazione del provvedimento impugnato risulta adeguata, in quanto fondata sulle violazioni alle misure di prevenzione e sui pregiudizi a carico del ricorrente, che hanno indotto a formulare una prognosi negativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.