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Ordinanza — n. 26060/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as procedural violation is manifestly unfounded and lacks merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Harold Samir Alfaro Orozco's appeal against the Rome Tribunal's order inadmissible. The appellant argued for a procedural violation regarding the seizure and restitution of funds, but the court found the alleged defects in the reasoning to be non-existent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: An appeal is inadmissible when the alleged procedural violations are manifestly unfounded and contradicted by the record, as the decision demonstrates logical coherence and exhaustive examination of evidence.

Parole chiave

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procedural violation manifestly unfounded appeal inadmissibility seizure restitution court costs fine azione di convalida del sequestro beni sequestrati procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFARO OROZCO HAROLD SAMIR nato il 04/09/1981 avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asserito vizio della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, mentre le detto violazioni di norme processuali sono palesemente smentite dagli atti;

Considerato, infatti, che il provvedimento di dissequestro e restituzione è stato notificato, e che il decorso del termine di tre mesi è costitutivo del diritto all'acquisizione delle somme da parte della Cassa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente